Documento sociale
Statuto del Club
Juventus Club Fossacesia "Gaetano Scirea" — costituito nel 1990
Art. 1 — Denominazione e sede
È costituita l'associazione non riconosciuta denominata "Juventus Club Fossacesia Gaetano Scirea", con sede in Via Oriente 44, 66022 Fossacesia (CH). Il trasferimento della sede sociale all'interno del medesimo comune non comporta modifica statutaria. L'associazione è stata costituita nell'anno 1990.
Art. 2 — Scopo e finalità
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità ricreative, sociali, sportive e culturali. In particolare si propone di:
- riunire i tifosi della Juventus Football Club residenti a Fossacesia e nel territorio circostante;
- promuovere la conoscenza dei valori sportivi, dello spirito di gruppo e del fair play, nel ricordo di Gaetano Scirea;
- organizzare la visione collettiva delle partite, trasferte, cene sociali ed eventi di aggregazione;
- curare i rapporti con la società Juventus F.C. e con gli altri club affiliati;
- promuovere iniziative di solidarietà e di valorizzazione del territorio.
È espressamente escluso ogni fine di lucro e ogni attività di natura politica o di parte.
Art. 3 — Soci
Possono essere soci tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità e accettino il presente statuto, senza alcuna discriminazione di sesso, età, nazionalità, religione o opinione politica. L'ammissione avviene su domanda dell'interessato, con delibera del Consiglio Direttivo.
I soci minorenni sono ammessi previa autorizzazione scritta di chi esercita la responsabilità genitoriale, che ne esercita i diritti in assemblea.
Art. 4 — Diritti e doveri dei soci
I soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto a:
- partecipare a tutte le attività e iniziative dell'associazione;
- partecipare e votare in assemblea, ed essere eletti alle cariche sociali;
- accedere ai servizi riservati ai soci (biglietteria, trasferte, convenzioni).
I soci sono tenuti a:
- osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
- versare la quota associativa annuale nei termini stabiliti;
- mantenere un comportamento corretto e rispettoso verso gli altri soci, gli avversari e le strutture ospitanti.
Art. 5 — Quota associativa
L'importo della quota associativa annuale è determinato ogni anno dal Consiglio Direttivo. La quota è intrasmissibile, non rivalutabile e non è rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio. L'adesione all'associazione ha durata pari alla stagione sportiva di riferimento.
Quota in vigore per la stagione corrente: [INDICARE IMPORTO].
Art. 6 — Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per:
- recesso volontario, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- mancato versamento della quota associativa entro i termini stabiliti;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per comportamenti gravemente lesivi dell'immagine o degli interessi dell'associazione, o per violazione reiterata dello statuto;
- decesso.
Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
Art. 7 — Organi sociali
Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'organo di controllo, ove previsto o nominato.
Tutte le cariche sociali sono elettive e svolte a titolo gratuito.
Art. 8 — Assemblea dei soci
L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota. È convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario, mediante avviso comunicato ai soci almeno [INDICARE NUMERO] giorni prima.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza dei voti dei presenti; ogni socio ha diritto a un voto.
Art. 9 — Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da [INDICARE NUMERO] membri eletti dall'Assemblea tra i soci e dura in carica [INDICARE DURATA] anni, con membri rieleggibili. Al Consiglio spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, la determinazione della quota associativa e la programmazione delle attività sociali.
Art. 10 — Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, ha la rappresentanza legale dell'associazione, ne firma gli atti e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio.
Art. 11 — Patrimonio e risorse economiche
L'associazione trae le risorse per il proprio funzionamento da:
- quote associative dei soci;
- contributi volontari, erogazioni liberali e donazioni;
- proventi derivanti da attività sociali, eventi e iniziative organizzate;
- eventuali contributi di enti pubblici o privati.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'associazione.
Art. 12 — Esercizio sociale e rendiconto
L'esercizio sociale ha inizio il [DATA INIZIO] e termina il [DATA FINE] di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Art. 13 — Scioglimento
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dall'Assemblea.
Art. 14 — Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di associazioni non riconosciute.
Statuto approvato dall'Assemblea dei soci in data [DATA APPROVAZIONE].